Accesso civico generalizzato

La norma
L'accesso civico cosiddetto generalizzato è regolato da:
•    Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii (articolo 5, co 2)
•    Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co 2 del D.lgs. 33/2013

Cosa si può chiedere
Dati, informazioni e documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli che il d.lgs. 33/2013 obbliga a pubblicare, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del suddetto decreto legislativo, valutando caso per caso la possibilità di diniego all’accesso. Nella determinazione n. 1134/2017 (§ 3.1.4), ANAC ha tenuto conto del possibile impatto sulle attività concorrenziali ed ha precisato, nel rinviare alla disciplina di cui al d.lgs. 33/2013 sui limiti all’accesso generalizzato, che «particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento fra il diritto di accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la tutela intellettuale, il diritto d’autore ed i segreti commerciali».

Cosa non si può chiedere
In generale non può essere richiesto l’accesso a:
•    informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma
•    dati che richiedono una elaborazione da parte della Società
•    un numero cospicuo di documenti ed informazioni, tanto che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento della Società.
Inoltre, sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo vago tali da non permettere alla Società di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, la Società potrà chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.

Chi può fare la richiesta
Chiunque.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Come presentare la richiesta
La richiesta può essere scritta utilizzando il modulo di richiesta per l'accesso civico "generalizzato", disponibile QUI.
Nella richiesta occorre indicare tutti gli elementi utili per identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
Non saranno accettate richieste formulate in modo vago tali da non permettere alla Società di identificare i documenti o le informazioni ricercate.
La richiesta può essere presentata tramite
•    PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo segreteria@pec.finest.it
•    posta elettronica non certificata, all'indirizzo trasparenza@finest.it
La richiesta è valida:
•    se è sottoscritta con firma digitale oppure
•    se è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità.
A quale ufficio presentare la richiesta
L’istanza deve essere trasmessa per via telematica all'attenzione della Funzione Affari Societari di FINEST S.p.A., agli indirizzi e-mail o PEC sopra riportati. 

Costi
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Termine per la conclusione del procedimento di accesso
La richiesta di accesso generalizzato, esaminata dal Direttore Generale, deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
Il decreto trasparenza ha previsto, all’art. 5-bis, comma 2, che l’accesso generalizzato sia rifiutato se il diniego è necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma, ovverosia:
a) protezione dei dati personali,
b) libertà e segretezza della corrispondenza,
c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi   proprietà intellettuale, diritto d’autore, segreti commerciali, know-how aziendale in genere, organizzazione aziendale, esperienze tecnico-industriali comprese quelle commerciali, finanziarie, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore.

Ricorsi
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dall’art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - utilizzando i medesimi indirizzi mail sopra roiportati - che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Allegati
Modulo di istanza accesso civico generalizzato 26/06/2020 (53.5 KB)

Data di creazione: 28/03/2023
Data di ultima modifica: 28/03/2023